L’accesso di animali d’affezione (cani, gatti, conigli, furetti e ogni genere di animale domestico) è vietato all’interno di tutti gli edifici dell’ospedale secondo quanto previsto dall’articolo 22 – comma 2 – del Regolamento Regionale del 13 aprile 2017, n.2.
L’accesso al parco dell’ospedale, invece, è possibile solo a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- I cani devono essere:
a) identificati e iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, regionale o nazionale;
b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
- I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell’apposito trasportino; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
I conduttori, in particolare, devono:
a) essere maggiorenni e in grado di avere il pieno controllo dell’animale;
b) munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d’iscrizione all’anagrafe, attestante che l’animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
d) pulire e spazzolare l’animale prima dell’accesso al parco;
e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
f) osservare, in generale, la massima cura affinché l’animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.